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Comunicati Data Breach: Obblighi di Chiarezza e Concretizzazione

L’articolo 34 del GDPR richiede comunicazioni di violazioni dati incisive e dettagliate. Scopriamo perché.

Nel delicato terreno della cyber security e della tutela dei dati personali, le aziende si misurano quotidianamente con la minaccia del data breach e la conseguente esigenza di comunicare in maniera chiara ed efficace eventuali violazioni ai soggetti interessati. Questo compito, tuttavia, si configura spesso come un esercizio di equilibrismo tra la tutela della privacy degli individui e la gestione reputazionale dell’entità responsabile del trattamento dati.

L’articolo 34 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), al cuore delle regolamentazioni europee, impone alle organizzazioni di informare i soggetti interessati riguardo il verificarsi di violazioni dei dati personali che possano comportare un rischio per i loro diritti e libertà. La comunicazione deve essere trasparente, intelligibile, facilmente accessibile e formulata in un linguaggio semplice e chiaro.

Contrariamente a quanto praticato da alcune organizzazioni, che tendono ad adottare un approccio formale e genericamente descrittivo dei potenziali rischi – come il rischio di “furto di identità” o “phishing” senza spiegazioni ulteriori – il GDPR esige una concretizzazione dei rischi stessi. È essenziale specificare non solo la natura del rischio ma anche le conseguenze potenziali e le azioni correttive che l’interessato può intraprendere per mitigare l’impatto del data breach.

Un insuccesso nel soddisfare tale obbligo non solo mette a rischio la conformità al regolamento ma trascura anche la responsabilità etica di assistere gli individui nel proteggere la propria privacy e sicurezza online.

La questione si complica quando si considerano le cosiddette comunicazioni “facoltative” di data breach, cioè quelle non espressamente richieste dall’articolo 34 ma effettuate in un ottica di trasparenza e responsabilità. In questi casi, come il GDPR non prevede sanzioni specifiche per comunicazioni ingannevoli o inefficaci, si apre una questione di autorregolamentazione del mercato e di responsabilità individuale dell’organizzazione.

La risposta definitiva sull’estensione degli obblighi di comunicazione per queste situazioni “facoltative”, e sul conseguente ruolo delle autorità di controllo, è ancora in attesa di chiarimenti, forse tramite un futuro riesame delle norme del GDPR.

In ultima analisi, la chiave del successo per le organizzazioni nell’ambito del data breach non risiede soltanto nel rispetto delle normative, ma nell’adozione di una cultura aziendale che ponga la sicurezza dei dati e la trasparenza al centro delle proprie politiche, superando l’approccio riduttivo che vede la comunicazione di un data breach come un mero adempimento formale.