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Il bilanciamento tra diritto all’oblio e informazione

Esaminiamo il diffiicile equilibrio tra la protezione della privacy e il diritto all’informazione nel caso dei contenuti online.

La tematica della privacità personale e del diritto di accesso all’informazione è stata frequentemente al centro del dibattito pubblico, evidenziando una tensione peculiare nell’era digitale. Il caso in esame vede protagonista il Garante per la Privacy, che si è espresso su una richiesta di cancellazione di dati personali da un articolo apparso in un archivio online di un quotidiano nazionale, fornendo così un importante spunto di riflessione sulla questione del “diritto all’oblio”.

In particolare, una donna, protagonista di una vicenda giudiziaria risalente al 2009, aveva chiesto la cancellazione delle informazioni a lei riferite contenute in un articolo. L’interessata sosteneva che i dettagli pubblicati non fossero più rilevanti, considerando che nel frattempo aveva già scontato la pena a lei inflitta. In risposta, l’Autorità ha chiarito la propria posizione, delineando i confini del diritto all’oblio e del suo esercizio.

Il Garante ha precisato che la conservazione di tali articoli all’interno dell’archivio digitale del giornale risponde a un’importante funzione di documentazione storica. Questa funzione, ancorché diversa dalla finalità originaria di cronaca giornalistica, è tutelata dal Regolamento Europeo, il quale stabilisce limiti specifici al potere di richiedere la cancellazione dei propri dati.

Tuttavia, l’Autorità ha riconosciuto le preoccupazioni sulla continua accessibilità dell’articolo da parte del pubblico. Di conseguenza, ha ordinato la deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca, una misura che va al di là della semplice rimozione dall’elenco dei risultati di Google. Essa implica che l’articolo non sia rintracciabile attraverso la ricerca del nome dell’interessata, ma rimane comunque accessibile mediante altri termini di ricerca.

Significativamente, si è fatto riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione, che attribuisce al Garante il potere di ordinare una deindicizzazione a livello globale, interpellando dunque le versioni del motore di ricerca al di fuori dell’Unione Europea. Ciò va inteso attraverso un bilanciamento tra il diritto alla vita privata e il diritto alla libertà di informazione, entrambi di fondamentale importanza.

In conclusione, la decisione del Garante e la conseguente giurisprudenza italiano si inseriscono in un più vasto dibattito sul diritto all’oblio in ambito digitale. In una realtà in cui l’accesso e la diffusione dell’informazione sono più liberamente fruibili che mai, il mantenimento di un equilibrio tra la tutela della privacy individuale e i principi di trasparenza e informazione si rivela un’impresa complessa e delicata, destinata ad evolversi con il progredire delle tecnologie e delle necessità sociali.