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Accesso ai propri dati personali per i dipendenti: una decisione chiave del Garante Privacy

Il dipendente ha il diritto di accedere ai propri dati, indipendentemente dal motivo della richiesta: è questo che ha ribadito il Garante Privacy.

Le implicazioni della privacy, e di come riguarda direttamente i dipendenti, sono argomenti cruciali nell’odierna società basata sui dati. Importante, in tal senso, è la recente decisione presa dal Garante Privacy, che ha asserito che i lavoratori hanno il diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta.

Tale pronuncia giunge dall’accoglimento di un reclamo, depositato da una ex impiegata di una banca che aveva sollecitato l’istituto di accesso al suo fascicolo personale per comprendere in merito alle informazioni che avevano determinato una sanzione disciplinare nei suoi confronti. La banca aveva fornito solo una parte della documentazione e non aveva palesato alcune informazioni essenziali relative alla suddetta sanzione disciplinare.

La documentazione nascosta concerneva specialmente la comunicazione con una terza parte che lamentava una divulgazione non autorizzata di informazioni confidenziali, riguardanti un cliente della banca, alla reclamante. La banca aveva omesso di fornire tali documenti alla ex dipendente, argomentando di voler preservare i diritti difensivi e la riservatezza dei terzi coinvolti, oltre a sostenere un’assenza di interesse per l’accesso da parte della donna.

Il Garante Privacy ha segnalato, in questo quadro, che il diritto d’accesso esiste per garantire il controllo sui propri dati personali, oltre a verificarne l’accuratezza, e tale diritto non può essere rifiutato o restringendosi a seconda della finalità della richiesta. Questo principio è protagonista anche nelle Linee guida sull’accesso ai dati approvate dall’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati), e rappresenta un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Giustizia.

Speculando sulla sanzione di 20.000 euro imposta all’istituto bancario, l’Autorità ha ponderato la natura, la gravità e la durata della violazione, ma anche l’assenza di precedenti simili.

Riferimenti